Spesometro semestrale 2017 - Scadenza prorogata al 16.10.2017
Soggetti obbligati
Sono in generale obbligati tutti i soggetti Iva.
Soggetti esonerati
- i contribuenti forfettari ed i contribuenti minimi;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 c. 6 Dpr 633/72
ma solo se possessori di terreni situati nelle zone montane (cioe'
almeno il 51% dei terreni deve essere oltre 700 m. slm, oppure i terreni
devono essere compresi nell'elenco dei territori montani della
Commissione censuaria centrale, oppure i terreni devono far parte dei
comprensori di bonifica montana);
- le pubbliche amministrazioni;
- i contribuenti che hanno aderito all'invio telematico di ogni fattura attraverso il sistema SdI.
Attenzione: riteniamo, in assenza di espressa esclusione, che siano
obbligati all'invio dello Spesometro anche coloro che invieranno gli
stessi dati entro il 31.1.2018 al sistema STS (es.: medici, odontoiatri,
ecc.). Aggiornamento del 12 settembre: con
un avviso pubblicato sul proprio sito l'Agenzia delle Entrate ha
confermato l'esonero per i dati trasmessi al STS.
Dati da inviare con lo spesometro 2017
In generale bisogna inviare in forma analitica i dati di ogni fattura emessa o ricevuta nel 1° semestre 2017.
In particolare:
- per le fatture emesse conta la data di emissione e vanno comunicate anche quelle annotate nel registro dei corrispettivi;
- per le fatture e le bollette doganali ricevute, annotate nel registro
Iva acquisti (comprese quelle ricevute da soggetti forfettari o minimi)
conta non la data del documento bensi' la data di registrazione: ad es.
una fattura d'acquisto datata 30.6.2017 e registrata l'1.7.2017 va
indicata nello spesometro del 2° semestre 2017;
- vanno indicati anche i dati delle note di variazione (note credito o debito);
- vanno indicate anche tutte le fatture d'importo inferiore a € 300
contenute nel documento riepilogativo registrato ex art. 6 Dpr 695/96;
- in caso di fatture cointestate a due soggetti vanno riportati i dati identificativi fiscali di uno solo dei due.
Esclusioni
- non essendo fatture, non vanno comunicati i dati delle schede carburanti, delle ricevute fiscali o degli scontrini;
- sarebbe inoltre possibile non comunicare i dati delle fatture
elettroniche transitate per il SDI, ma se piu' agevole si possono
ricomprendere nello spesometro;
- dimentichiamo infine tutte le esclusioni viste l'anno scorso (fatture
Enel, Gas, Telefonia, sopra o sotto i 3.600 euro, ecc.) perche'
quest'anno il nostro sempre piu' curioso Fisco vuole i dati di tutte le
fatture, a prescindere dall'importo.
Le complicazioni nella compilazione dello Spesometro
Sono numerose, c'era da aspettarselo.
Vediamo i vari casi ed i campi da compilare.
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Intanto se non si e' in possesso della sede legale della controparte e' possibile indicare "Dato assente".
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Per le fatture emesse occorre indicare, nel campo "Numero", il numero da noi attribuito alla fattura.
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Per le fatture ricevute non c'e' l'obbligo in fase di registrazione
Iva di indicare il numero attribuito dal fornitore, pertanto nel campo
"Numero" si puo' indicare il valore "0" (zero).
Campo "Tipologia del documento": qui cominciano i rompicapi; infatti occorre codificare i documenti come segue:
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Fattura TD01
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Nota di credito TD04
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Nota di debito TD05
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Fattura acquisto IntraUE di beni TD10
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Fattura acquisto IntraUE di servizi TD11
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Fattura semplificata TD07
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Nota di credito semplificata TD08
Fatture emesse e Natura dell'operazione: il campo "Natura" e' un campo che va usato solo in alternativa al campo "Imposta", quindi solo quando la fattura non ha Iva.
Ecco la codifica da utilizzare per le fatture emesse, valida anche per le fatture ricevute:
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Esclusa art. 15 Dpr 633/72 N1
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Non soggetta ad Iva (art. 74/633, fatture da forfettari o minimi, prestazioni di servizi senza Iva art. 7-ter Dpr 633/72) N2
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Non imponibile (esportazione art. 8/633, cessione intracomunitaria di beni art. 41, cessione ad esportatori abituali) N3
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Esente (es. prestazioni sanitarie) N4
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Regime margine/editoria/agenzie di viaggio N5
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Inversione contabile / Reverse charge N6
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Altri casi (telecomunicazioni, radiodiffusione, vendite a distanza, Moss, ecc.) N7
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Operazioni in Split Payment: si deve indicare l'aliquota Iva e l'Iva, ma nel campo "Esigibilita' Iva" va indicato "S".
Fatture ricevute e Natura dell'operazione: i codici sono gli stessi sopra visti per le fatture emesse.
Attenzione: in caso di fatture ricevute soggette a reverse charge
(acquisti Intra, di rottami, cellulari, tablet PC, laptop, pulizie,
lavori edili, ecc.) l'acquirente ha l'obbligo di integrarle con l'Iva ed
annotarle due volte, prima nel Registro acquisti poi in quello vendite.
Naturalmente si tratta di un acquisto per cui i dati da comunicare sono
solo quelli inerenti la fattura ricevuta, indicando nel campo "Natura"
il codice N6 e compilando i campi "Imposta" e "aliquota".
In caso di autofattura emessa a seguito dell'acquisto di beni/servizi da soggetto ExtraUE, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando l'Iva e nel campo "Natura" il codice "N6".
In caso di autofattura emessa per regolarizzare l'omessa o errata
fattura del fornitore, i dati vanno inseriti nella sezione delle fatture
ricevute, indicando l'Iva e non compilando il campo "Natura".
Le bolle doganali
Le complicazioni aumentano. Vediamo le regole che fervide menti hanno strologato per le bollette doganali.
- i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Codice" del
cedente/prestatore vanno obbligatoriamente sempre compilati, anche se il
secondo campo in caso di fornitore ExtraUE non viene controllato;
- solo per il 2017 e'consentito compilare il primo campo con "OO" ed il secondo con undici "9";
- va indicato l'Ufficio doganale che ha emesso la bolla.
Dati dei soggetti non residenti
Se privi del codice fiscale si indicano le generalita' e lo Stato
estero, se persone fisiche, la ragione sociale e la sede se soggetti
diversi da persone fisiche; se la sede e' ignota e' possibile indicare
"Dato assente".
Campo "detraibile" e "deducibile"
Questi dati sono facoltativi per cui non vediamo per quale motivo sprecare fatica invano. Lasciamoli in bianco.
Sanzioni in caso di omesso invio dello spesometro
La sanzione ammonta ad € 2 per fattura, col massimo di € 1.000 per trimestre.
E' possibile il ravvedimento, nel qual caso le sanzioni si riducono.